(massima n. 1)
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) č necessaria quella volontā cosciente e libera, cui č condizionata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 42 stesso codice, l'imputabilitā anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l'impossibilitā di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontā dell'agente, non rende configurabile il reato. (Fattispecie nella quale si č ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori, data l'appartenenza del fabbricato a una societā dichiarata fallita e l'assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare).