(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) non si limita a sanzionare obblighi imposti da norme di diritto civile poiché mira a tutelare una sfera autonoma, costituita dall'interesse alla salvaguardia della pubblica incolumitą. L'inquilino come tale, pertanto, non č destinatario del precetto di cui all'art. 677 c.p. Le leggi sulle affittanze agrarie e quelle sulla locazione di immobili urbani non hanno, infatti, sostituito il soggetto tenuto all'esecuzione di lavori, ma hanno concesso semplicemente all'affittuario e al conduttore la facoltą di sostituirsi al proprietario inadempiente.