(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 677 c.p., per «rovina» deve intendersi non solo il crollo improvviso o il disfacimento, verificatosi in periodo piuttosto breve, dell'edificio o della costruzione nella loro totalitą o nella maggior parte, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di questi. Ne consegue che l'ipotesi criminosa ivi prevista sussiste non solo nel caso in cui tutto l'edificio sia pericolante, ma anche quando si trovi in pericolo una sua parte rilevante come l'intonaco, il cornicione, un balcone, una finestra, un muro, che comportino rischio per l'incolumitą delle persone.