(massima n. 1)
La previsione incriminatrice dell'art. 677 c.p., incentrata sulla mera omissione dell'obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la fonte di pericolo, prescinde dall'emissione di un provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all'obbligato la necessitą di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell'obbiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell'immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo per l'altrui incolumitą.