(massima n. 1)
L'obbligo, penalmente sanzionato dall'art. 677, comma terzo, c.p., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove attuato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, per cui nessun rilievo può assumere, ai fini dell'esclusione del reato, la brevità del termine concesso dal medesimo provvedimento per l'esecuzione dei lavori come pure il fatto che questi ultimi non siano specificati.