(massima n. 1)
Costituisce violazione dell'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) l'inosservanza da parte del conduttore dell'obbligo di attivarsi al fine di impedire un evento di danno o di pericolo e, in particolare, il mancato sgombero di un immobile ordinato per minaccia di rovina. Infatti, il conduttore, a norma dell'art. 1583 c.c., č tenuto a consentire le riparazioni necessarie della cosa, anche quando dette riparazioni importano privazione del godimento di essa.