(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della responsabilità per l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, il contratto di locazione finanziaria (contratto cosiddetto di «leasing») non è assoggettabile alla disciplina dettata per la locazione. È pertanto efficace la clausola contrattuale che prevede il trasferimento a carico del conduttore della manutenzione non ordinaria della cosa, inserita in tale contratto, nella ipotesi che essa non sia stata oggetto di specifica approvazione ai sensi del disposto del secondo comma, dell'art. 1341, c.c., non costituendo tale pattuizione predisposta dal locatore una ingiustificata limitazione della responsabilità del locatore contrastante con la disposizione dell'art. 1576 dello stesso codice. Ne consegue che il proprietario che ometta di provvedere alle opere necessarie per evitare il pericolo di rovina dell'edificio sia in tal caso esente da responsabilità penale ex art. 677 c.p. Per espressa previsione normativa, infatti, soggetto attivo della condotta illecita sanzionata dall'art. 677 c.p., è il proprietario dell'immobile o «chi per lui è tenuto alla conservazione o alla vigilanza» dello stesso, sicché è lo stesso legislatore che ha ritenuto di dovere consentire il trasferimento, in capo a persona diversa dal proprietario, dell'obbligo di curare che la cosa resti in buono stato di conservazione e correlativamente di attivarsi per evitare che essa possa essere causa di lesione del bene goduto, rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità.