(massima n. 1)
L'obbligo giuridico del proprietario di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni di un edificio — la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 c.p. — è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché è irrilevante l'origine del pericolo stesso e, tanto meno, la sua attribuibilità all'obbligato o la sua derivazione da caso fortuito o da forza maggiore, quale addirittura un terremoto; nel caso si tratti di condominio, in assenza dell'amministratore, l'amministrazione della cosa comune spetta a ciascuno ed a tutti i condomini, secondo i principi che disciplinano la comunione.