(massima n. 1)
L'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di un edificio o altra costruzione la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 c.p. incombe anche sul conduttore: questi, infatti, detiene il bene nel proprio interesse, con obbligo di provvedere alla piccola manutenzione e potere di eseguirvi comunque le riparazioni urgenti, dandone contemporaneamente avviso al locatore; egli, quindi, č tenuto ad attivarsi, anche in luogo del proprietario, e sia pure nei limiti in cui le leggi civili gli consentono un autonomo potere di intervento, per la eliminazione di situazioni che possano, almeno potenzialmente, causare la violazione del principio del neminem laedere.