(massima n. 2)
L'obbligo penalmente sanzionato dall'art. 677, comma terzo, c.p. di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone, costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta, in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria, tra i quali rientrano la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell'interdetto, può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., nel caso ometta di provvedere, salvo che sussista un'assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato.