(massima n. 1)
Il reato di cui al primo comma, dell'art. 677 c.p., relativo all'omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, è reato di mero pericolo, tant'è che se ricorre un concreto pericolo per l'incolumità delle persone si configura l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma, del detto articolo. Ne consegue che ai fini della sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità, che costituisce la ratio della norma sanzionatoria, il concetto della pubblica incolumità non può essere limitato alla sola eventualità che il crollo coinvolga passanti, ma deve necessariamente riferirsi anche all'occasionale passaggio, per motivi di lavoro o per qualsiasi altra ragione, nel terreno in cui insiste l'edificio in rovina, sicché il reato in questione è configurabile anche nel caso di edificio ubicato all'interno di un terreno privato.