(massima n. 1)
Mentre la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 677 c.p. incrimina l'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, l'ipotesi prevista al comma terzo, richiede che dall'omissione dei lavori, in edifici o costruzioni che minacciano rovina, derivi il pericolo concreto per l'incolumitą delle persone.