(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per «richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni»), č preclusa la facoltą di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.