(massima n. 1)
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che il ricorrente, che lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcuni voci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto, avrebbe dovuto adire non il giudice dell'esecuzione penale ma proporre opposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile).