(massima n. 1)
La necessitą di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione - che si assuma in continuazione con fatti gią oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 671 c.p.p. - non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto pił grave rispetto ad altri due gią unificati ex art. 81 cpv. c.p., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 c.p.p.).