(massima n. 1)
In tema di estradizione, l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, nel riconoscere il divieto del "ne bis in idem", prevede l'inestradabilitą quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell'estradando nello Stato richiesto ma non contempla l'ipotesi che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse un'ipotesi di "ne bis in idem" nel caso di un estradando verso la Grecia che aveva sostenuto di essere stato assolto, per il medesimo reato, in Albania).