(massima n. 1)
Il sistematico impiego di minori nell'attivitą di accattonaggio, che li sottrae all'istruzione ed all'educazione, avviandoli all'ozio, col pericolo di poter diventare viziosi o addirittura delinquenti, si inquadra nella contravvenzione prevista dall'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio), in cui l'agente ha uno strumento inconsapevole nel bambino o nell'adolescente e si avvale di un mezzo insidioso e particolarmente pregiudizievole alla morale dei minori. (Nella specie la S.C. ha escluso la configurabilitą del delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p.).