(massima n. 1)
L'art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica, in quanto, ai sensi della citata disposizione, come pure della L. 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972, per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e lą, indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo, perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi.