(massima n. 1)
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 1068 c.c., il trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi consenta in guisa da assicurare che l'esercizio della servitù riesca ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante, si verifica solo per effetto della sentenza costitutiva che viene pronunciata a conclusione del giudizio. E, pertanto, legittimo il trasferimento della servita operato su un fondo acquistato dal terzo che vi consente dopo l'inizio della controversia, ma prima della relativa pronuncia, trattandosi di condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione.