(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 666 c.p. spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell'autoritą per «trattenimento» deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti: nel concetto di «trattenimento» cosģ inteso deve pertanto certamente ricomprendersi, per l'onnicomprensivitą dell'espressione usata dal legislatore, anche l'attivitą di diffusione di musica con il supporto video e la partecipazione del pubblico. (Nella fattispecie il gestore di un locale aperto al pubblico aveva organizzato, senza richiedere la licenza alla competente autoritą amministrativa, uno spettacolo musicale denominato «karaoke» consistente in un intrattenimento musicale con la partecipazione del pubblico mediante l'ausilio di una base acustica e di un supporto video. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato ritenuto responsabile dal giudice di merito del reato in questione, ha enunciato il principio di cui in massima).