(massima n. 1)
Rispondono della violazione dell'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo. Pertanto, l'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'attivitą illecita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilitą della ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualitą di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).