(massima n. 1)
Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo di proprietà di un terzo richiede, ai sensi dell'art. 1168 (recte: 1068 - N.d.R.), comma quarto, c.c., il consenso di quest'ultimo, che, nel caso di ente pubblico territoriale proprietario di una strada, non può ritenersi implicito nel fatto che l'ente consenta il passaggio alla generalità dei cittadini, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra l'ente ed il singolo, titolari, rispettivamente, del fondo servente e di quello dominante, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto.