(massima n. 1)
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa, dichiari preliminarmente inammissibile l'opposizione medesima. (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fissazione dell'udienza camerale è implicita l'ammissibilità dell'opposizione, sicché da quel momento deve essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.).