(massima n. 1)
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso.