(massima n. 1)
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, č inammissibile perchč non soddisfa i requisiti di specificitā tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticitā della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. che si era limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del Gip ma apodittici commenti alla bontā delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante).