(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 660 c.p. richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontā della condotta e la direzione della volontā verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertā. (Nella specie č stato ritenuto che una chiamata telefonica, cui segua bruscamente l'interruzione della comunicazione non appena il chiamato risponde, in quanto palesemente non motivata da intenti civili, interferisce inopportunamente nella sfera dell'altrui quiete ed č, quindi, idonea a determinare sensazioni psichiche sgradevoli).