(massima n. 2)
Il dolo richiesto dalla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), ricorre anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, ma in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, con specifico malanimo o dispetto per un qualsiasi biasimevole motivo. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato poiché l'imputato, non affidatario, era intervenuto con modalitą inammissibili per influire sulla educazione del figlio, ponendo in essere, con petulanza, atti pressanti, impertinenti e vessatori, influenti nella sfera di libertą e di quiete del minore, mentre avrebbe potuto rivolgersi alle autoritą giudiziarie con ulteriori procedure).