(massima n. 1)
Il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata; tuttavia, allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poiché il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione così che, ove questi siano «specifici» e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi ravvisare la riproposizione della domanda negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi. (Nella specie, relativa a impugnazione di licenziamento, il lavoratore si era limitato a richiedere «in riforma della sentenza impugnata» l'accoglimento «del presente gravame» la corte di appello, con sentenza confermata dalla S.C, aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché il contenuto della domanda risultava dalla parte espositiva dell'atto e le censure erano implicite nel richiamo ad altra precedente sentenza pretorile già oggetto di annullamento).