(massima n. 1)
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 c.p.c., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.