(massima n. 1)
L'art. 1068 secondo comma c.c. consente il trasferimento del locus servitutis nell'ipotesi di comprovato obiettivo impedimento ad eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti fondiari di maggiore onerosità sempre che si tratti di esigenze o fatti sopravvenuti e nuovi rispetto alla situazione in atto al tempo della costituzione del vincolo, con la conseguenza che, ove permangano l'originaria situazione dei luoghi ed il primitivo assetto, il trasferimento del locus servitutis può essere consentito soltanto in funzione della concreta ricorrenza di fatti estranei a detta situazione, i quali, pur lasciandone intatti gli elementi originari, ne abbiano sostanzialmente modificato l'importanza e la relazione con la rilevanza del peso imposto al fondo asservito, senza che al riguardo se ne sia tenuto conto nel regolamento negoziale della servitù.