(massima n. 1)
La remissione di querela non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Con detta previsione, il legislatore ha, infatti, inteso tutelare, oltre alla quiete privata, la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; sicché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, con la conseguenza che il fatto è perseguibile d'ufficio.