(massima n. 1)
La disposizione del secondo comma dell'art. 1068 c.c., che consente al proprietario del fondo servente di offrire, al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servita nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data l'eadem ratio, anche nel caso di spostamento verticale della servita e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l'art. 1068 c.c., le spese dello spostamento — salva diversa convenzione — debbono essere sopportate, per il generale principio cuius commoda, eius incommoda, dal proprietario del fondo servente, che l'abbia richiesto.