(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identitā personale, onde č irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalitā o che l'identitā del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.