(massima n. 1)
Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra — ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) — gli estremi del reato di cui agli artt. 4 T.U. legge di P.S. e 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall'art. 651 c.p., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. con quella preveduta dalla legge di P.S.