(massima n. 1)
L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, penalmente sanzionato dall'art. 651 c.p., può essere assolto anche mediante esibizione, di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario alla identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento di identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.