(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1068 c.c. l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà di ottenere il trasferimento della servitù in un luogo diverso per l'accresciuta gravosità dell'esercizio nel luogo originariamente fissato, postula che detto proprietario fornisca la preventiva e dettagliata dimostrazione della eguale comodità per l'esercizio della servitù del luogo diverso dal medesimo offerto all'altro proprietario.