(massima n. 1)
In tema di rifiuto di generalitā (art. 651 c.p.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice č costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione č legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalitā a guardie dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, ha lasciato ferma la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile).