(massima n. 1)
Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non gią il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identitą personale, sanzionato invece dall'art. 651 c.p..