(massima n. 1)
Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltą di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza -se ritiene di essere a sua volta incompetente-, sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltą.