(massima n. 1)
Il regolamento di competenza d'ufficio č ammissibile, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 45 c.p.c., anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 - che ha modificato la disciplina della competenza per valore e di quella per materia e per territorio inderogabile, sotto il profilo sia della rilevabilitą di ufficio che del momento preclusivo, introducendo per le tre dette ipotesi un regime pił blando di quello previsto dal testo originario - in quanto, in presenza di una «novella» di carattere parziale, che ha individuato gli articoli e i commi sostituiti (art. 89 della richiamata legge n. 353 del 1990), essendo rimasta ferma la disciplina degli artt. 44 e 45 del codice di rito, deve ritenersi la piena valenza, a tutti gli effetti, dell'istituto del conflitto di competenza (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza richiesto non oltre la prima udienza di trattazione dal giudice, davanti al quale la causa era stata riassunta ex art. 50 c.p.c., a seguito della declinatoria della competenza per territorio - in ipotesi di inderogabilitą della stessa a norma dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. - da parte del giudice adito)