(massima n. 2)
In fattispecie di conflitto di competenza in cui si discuta della devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria o al tribunale in composizione ordinaria, posto che la competenza si determina dalla domanda e che proprio il tenore di essa deve essere verificato ai fini della decisione sulla competenza (essendo solo d'ausilio per tale verifica gli atti e l'eventuale istruzione, che può compiere, peraltro, solo il giudice di merito, ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, c.p.c.), ove nel fascicolo d'ufficio rimesso dalla sezione agraria confliggente a norma dell'art. 47, quarto comma, c.p.c. manchi il fascicolo d'ufficio formato dinanzi al tribunale ordinario originariamente adito e dichiaratosi incompetente, e quindi non si rinvenga l'atto rintroduttivo del giudizio davanti a detto tribunale, la Corte di cassazione — stante la mancanza dell'atto contenente la domanda, sulla base del quale dovrebbe procedersi alla individuazione della competenza — si trova nell'impossibilità di effettuare una concreta valutazione, per come richiesta dal giudice che ha sollevato conflitto; tuttavia, allorché, come nella specie, con la riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria l'attore (unica parte costituita, essendo il convenuto rimasto contumace) abbia dimostrato di non voler contestare la competenza della sezione specializzata agraria, tale impossibilità comporta che debba dichiararsi la competenza della suddetta sezione.