(massima n. 1)
Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma č uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare: esso č pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed č quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d'appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietā e definitivitā, e quindi non impugnabile nč con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., nč con il regolamento di competenza ad istanza di parte.