(massima n. 1)
Su richiesta delle parti interessate, il giudice, a norma dell'art. 1068 c.c., può disporre il cambiamento del tracciato e delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio, che si renda opportuno in conseguenza di un oggettivo mutamento dello stato dei luoghi; nel provvedere in tal senso, deve rispettare il principio in base al quale il soddisfacimento delle esigenze del fondo dominante deve essere attuato con il minor aggravio possibile per il fondo servente.