(massima n. 1)
In tema di ricettazione non č applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuitā del fatto quando oggetto del delitto sia un'arma. Tale attenuante richiede l'accertamento oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuitā del fatto stesso nel suo complesso. (Nella specie č stata esclusa l'attenuante con riferimento alle modalitā del fatto, concernente un'arma micidiale e clandestina).