(massima n. 1)
Non integra gli estremi della violazione dell'art. 1068 c.c. (divieto, per il proprietario del fondo servente, di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello originario) la mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell'area destinata all'esercizio della servitù. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui, rimasto sostanzialmente immutato il luogo di esercizio di una servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente aveva provveduto alla costruzione di un marciapiede lungo la strada, eliminando, contestualmente, aiuole e siepi esistenti sull'altro lato, così determinando uno spostamento — del tutto irrilevante — della delimitazione della carreggiata).