(massima n. 2)
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 c.p. č comprensiva di una multiforme serie di attivitā successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto giā consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sč o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 c.p. nella condotta dell'imputato il quale si era intromesso, dietro adeguato compenso per favorire lo scambio di un titolo di credito di provenienza delittuosa tra il prenditore e il cedente).