(massima n. 1)
L'impossessamento al fine di trarne profitto di una patente di guida smarrita dal titolare costituisce furto e non appropriazione di cosa smarrita, in quanto la patente, mantenendo chiari ed intatti i segni esteriori pubblicistici del legittimo possesso del titolare (nome, cognome, fotografia, data di emissione), rimane sempre nella sfera di attivitą patrimoniale del predetto e l'impossessamento di essa, in caso di smarrimento, costituisce quell'atto di sottrazione in cui si concreta la materialitą del delitto di furto.