(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 c.p., cosa smarrita č quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del Ģrinvenitoreģ che puō anche essere a conoscenza dell'altruitā della cosa. (Fattispecie in tema di assegno).