(massima n. 1)
In tema di appropriazione di cosa smarrita, per l'affermazione della penale responsabilitą, occorre accertare che il soggetto abbia manifestato nei confronti della cosa rinvenuta la volontą di comportarsi uti dominus; tale volontą va esclusa non solo quando venga attivata la speciale procedura di restituzione prevista dall'art. 927 ss. c.c., ma anche in presenza di ogni comportamento che dimostri inequivocabilmente l'assenza della volontą di appropriarsi della cosa, come nel caso che l'agente avverta del rinvenimento l'autoritą mettendo la cosa a disposizione per la riconsegna al proprietario.