(massima n. 1)
L'assegno bancario deve considerarsi cosa smarrita a prescindere dai segni esteriori, percepibili dall'agente, di un precedente legittimo — ma oramai non più esistente — possesso altrui. L'appropriazione di un assegno smarrito integra perciò il reato di appropriazione di cose smarrite e non di furto, per la cui configurazione è necessaria la sussistenza attuale del possesso altrui al momento della lesione.